Molto spesso la casa coniugale è sottoposta a garanzia ipotecaria a favore della banca che ha concesso il mutuo per l’acquisto. Questa situazione pone diversi problemi in caso di separazione.
Cosa succede se il coniuge, proprietario della casa coniugale ma non assegnatario di questa, smette di pagare il mutuo e subisce il pignoramento?
Esaminiamo alcuni aspetti relativi al pignoramento della casa coniugale.
COSA SUCCEDE SE LA CASA ASSEGNATA ALL’EX CONIUGE VIENE PIGNORATA PERCHÉ L’ALTRO CONIUGE, PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE, HA SMESSO DI PAGARE I CREDITORI?
Cerchiamo di capire insieme gli aspetti più interessanti rispondendo alle domande più frequenti relative al pignoramento della casa coniugale. In molti casi, infatti, il coniuge proprietario dell’immobile, ma non assegnatario, perde di interesse al pagamento del mutuo e quindi smette di onorare il debito.
Cosa succede se il coniuge, proprietario della casa coniugale ma non assegnatario di questa, smette di pagare il mutuo e subisce il pignoramento? la risposta non è univoca e necessita di alcuni chiarimenti.
Un’altra domanda molto frequente è quella che interroga circa la legittimità dello sfratto da parte del nuovo proprietario nei confronti dell’ex coniuge che vive nella casa insieme ai figli?
L’ASSEGNAZIONE E IL PIGNORAMENTO DELLA CASA CONIUGALE
L’articolo 6 della legge 898/1970 afferma che «l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età». Quindi l’assegnazione della casa coniugale è giustificata dalla presenza di figli minori collocati presso il genitore, spesso non proprietario dell’immobile. In assenza di figli minori non vi può essere assegnazione della casa coniugale e di conseguenza non si pone il problema del pignoramento della casa coniugale.
Il CASO PIU FREQUENTE IN CUI SI RISCHIA IL PIGNORAMENTO DELLA CASA CONIUGALE
Un esempio di caso molto frequente che può portare al pignoramento della casa coniugale è quello che segue.
Il marito è proprietario della casa coniugale che nella maggior parte dei casi viene assegnata alla moglie in quanto collocataria dei figli. Moglie e figli continuano a vivere nella casa coniugale mentre l’uomo è costretto ad andare via presso una casa presa in locazione. A causa delle spese derivanti da precedenti debiti, dalla sopravvenuta necessità di una casa in locazione e degli obblighi di mantenimento a favore della moglie e dei figli, il marito viene sopraffatto dai debiti e non riesce più a pagare il mutuo.
La banca che aveva già iscritto ipoteca sulla casa prima ancora della separazione dei coniugi, avvia il pignoramento della casa coniugale. La casa finisce all’asta e viene aggiudicata a un terzo.
PIGNORAMENTO DELLA CASA CONIUGALE SUCCESSIVO ALLA TRASCRIZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA
La legge prevede che la trascrizione dell’assegnazione della casa familiare renda il provvedimento «opponibile ai terzi». Questo significa che se il coniuge proprietario della casa coniugale contrae un debito successivamente all’assegnazione della casa coniugale all’altro coniuge, con relativa trascrizione, l’esecuzione forzata non potrà avvenire a danno dell’assegnatario dell’immobile e quindi non potrà darsi luogo al pignoramento della casa coniugale.
PIGNORAMENTO DELLA CASA CONIUGALE CON IPOTECA ANTERIORE ALLA TRASCRIZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA
Ora esaminiamo cosa può accadere se, prima della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, esiste già un’ipoteca a favore della banca mutuataria o di un altro creditore. La banca potrebbe avviare un pignoramento?
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il provvedimento di assegnazione della casa familiare trascritto successivamente all’iscrizione di ipoteca è «inopponibile al creditore ipotecario». Questo significa che in caso di vendita all’asta e successiva aggiudicazione, l’aggiudicatario ha diritto alla liberazione dell’immobile. Riassumendo, la banca può procedere con il pignoramento della casa coniugale e colui che la acquisterà all’asta avrà diritto a prenderne il possesso.
Come chiarito dalla Cassazione infatti, «il provvedimento di assegnazione e quello di revoca della casa coniugale non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base a un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione; in questo caso il creditore può quindi far vendere coattivamente l’immobile come libero».
Se invece l’assegnazione della casa fosse stata trascritta prima della vendita del bene, l’aggiudicatario soccomberebbe.
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