La nuova convivenza del coniuge fa perdere in automatico l’assegnazione della casa coniugale?
L’art. 337 sexies c.c. disciplina l’assegnazione della casa familiare e la revoca della stessa in caso di sopravvenuta convivenza o matrimonio dell’assegnatario in presenza di figli minorenni.
Secondo la sentenza del Tribunale di Castrovillari, nel momento in cui il Giudice debba decidere se disporre o meno la revoca dell’assegnazione della casa familiare, dovrà preliminarmente e principalmente valutare quale sia l’interesse dei figli.
Infatti, la sopraccitata norma tutela i figli che hanno il diritto di vivere nell’ambiente familiare in cui sono cresciuti.
Quindi nessuna revoca automatica dell’assegnazione della casa coniugale
Il caso deciso dai Giudici relativo all’assegnazione della casa coniugale
Il caso nasce dall’azione, intentata dai nonni paterni, finalizzata ad ottenere dalla ex compagna del figlio, la restituzione dell’immobile di loro proprietà che avevano concesso in comodato alla coppia.
Il Tribunale respinge la richiesta.
Infatti, nel caso di specie, considerato che il nuovo compagno della donna si prende cura economicamente del figlio dell’assegnataria con gravi problemi di salute, il Tribunale ha ritenuto prevalente l’interesse del minore ad abitare nella casa familiare, in cui è cresciuto, oltre all’interesse ad esser curato adeguatamente.
Gli interessi del minore prevalgono sull’interesse dei nonni ad ottenere la restituzione dell’immobile.
Quindi nessuna revoca dell’assegnazione della casa coniugale qualora vi siano minori il cui interesse prevalente è rimanere nella casa familiare.
Cosa dice l’art.337 sexies in tema di assegnazione della casa coniugale?
L’art. 337 sexies c.c. stabilisce che “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”. Tuttavia la norma non deve essere interpretata in modo automatico. Secondo i Giudici, infatti, è prioritario verificare che la convivenza non sia contraria all’interesse dei figli e, qualora non lo sia, la casa familiare resterà al genitore che convive con i figli, senza che la nuova coabitazione possa avere rilevanza giuridica per l’assegnazione della casa coniugale.
Cosa dice la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di assegnazione della casa coniugale?
La Cassazione con la sentenza n. 16171/2014, si è espressa negli stessi termini del Tribunale di Castrovillari, respingendo un ricorso nei confronti di una sentenza della Corte d’Appello che negava la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Trai motivi del rigetto si legge: “i giudici d’appello hanno confermato la persistenza dell’interesse dei due figli minorenni delle parti a mantenere la convivenza nell’habitat domestico con la madre affidataria e ciò anche verificando se la presenza nell’alloggio della nuova persona fosse pregiudizievole per i minori, al riguardo osservando che non era specificamente emerso che per loro fosse nociva o diseducativa.”
La sentenza segue la pronuncia della Corte Costituzionale n. 308/2008, investita della questione di legittimità dell’art. 155 quater c.c. nella parte in cui prevedeva la cessazione dell’assegnazione della casa familiare, qualora l’assegnatario fosse andato a convivere more uxorio o avesse contratto nuovo matrimonio.
La questione è stata ritenuta infondata.
Secondo la Consulta, infatti, in tema di assegnazione della casa coniugale, la norma deve esser interpretata nel senso che è necessario salvaguardare sempre e prioritariamente l’interesse dei figli minori. Quindi il Giudice, nell’assegnazione della casa coniugale, dovrà sempre bilanciare la nuova convivenza della madre con l’interesse del figlio convivente.
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