Sono innumerevoli ogni anno le domande rivolte all’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento di un danno morale.
Certamente tale riconoscimento, poiché attiene alla violazione della sfera personale e intima di un soggetto, appare di difficile quantificazione e dimostrazione.
Com’è possibile, quindi, quantificare un danno “invisibile”?
Analizziamo gli aspetti più salienti relativi a questo complesso tema.
DANNO MORALE, DANNO BIOLOGICO O DANNO ESISTENZIALE?
Innanzitutto, occorre fare chiarezza sul significato di alcuni termini. Infatti, quando si parla di danno morale si intende una qualsiasi sofferenza patita da un soggetto a seguito della commissione di un illecito da parte di altri non attinente alla sfera patrimoniale della persona.
Ed infatti, l’art. 2059 c.c. stabilisce espressamente che “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. Tale disposizione normativa è stata oggetto di un lungo dibattito tra dottrina e giurisprudenza al termine del quale sono state chiarite le varie categorie di danno non patrimoniale riconducibili alla norma.
Pertanto, occorre distinguere tra danno morale, inteso come il turbamento personale e le sofferenze patite da un soggetto, danno biologico, quale lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di un accertamento medico-legale, e danno esistenziale, in caso di lesione della personalità del soggetto tale da compromettere la sua quotidianità.
Quando parliamo di danno morale nello specifico intendiamo, quindi, tutti quegli stati d’ansia, di depressione o patimento d’animo che una persona può subire a seguito di una lesione fisica o psicologica dovuta alla commissione di un reato o di un qualsiasi illecito che legittimi un risarcimento del danno.
QUANDO SPETTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE?
Ogni qualvolta un soggetto ritenga di aver subito una lesione della propria sfera personale tale da aver determinato un danno morale potrà agire in sede giudiziaria al fine di ottenere il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento per la sofferenza subita a seguito della condotta di un soggetto che verrà riconosciuto responsabile del fatto illecito.
NECESSITÀ DI PROVARE IL DANNO SUBITO
Tuttavia, problema estremamente complesso riguarda l’onere della prova.
Poiché si tratta della violazione di diritti fondamentali e inviolabili della persona, tutelati dalla nostra Costituzione, tale risarcimento non può operare automaticamente bensì è opportuno che sia sufficientemente provato da colui che agisce in via giudiziale. Ciò che concretamente occorre è la prova dell’incidenza della lesione dei valori fondamentali dell’individuo sulla vita del soggetto danneggiato, con alterazione della sfera personale e sociale dello stesso, quale conseguenza del fatto illecito.
È necessario, quindi, che le prove sia in grado di dimostrare la presenza effettiva di una sofferenza riportata a seguito delle lesioni subite.
Inoltre, la parte danneggiata ha l’onere di dimostrare e allegare non solo il danno subito concretamente, ma anche il cosiddetto “nesso causale”, ovverosia la stretta correlazione tra il pregiudizio subito e il comportamento illegittimo.
COME AVVIENE LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO?
Trattandosi di danni non patrimoniali, la cui quantificazione è di difficile determinazione, spetterà al giudice, sulla base delle allegazioni e prove prodotte dal danneggiato, personalizzare il quantitativo del danno.
È ormai pacifico il principio giurisprudenziale secondo il quale il danno morale sia risarcibile separatamente dal danno biologico.
Tuttavia, mentre il danno biologico è tradizionalmente quantificato tramite le cosiddette “tabelle milanesi”, uno schema tabellare che il giudice è tenuto ad utilizzare in sede di liquidazione del danno, il danno morale non avendo una base medico- legale non è considerato all’interno di tali tabelle.
DANNO MORALE ANCHE A CHI NON È OFFESO DAL REATO.
È necessario essere persone offese da un reato per richiedere il risarcimento da danno morale?
È recentissima la pronuncia della Corte Suprema che ha dato risposta negativa a tale quesito. Difatti, secondo il principio espresso nell’ordinanza n. 14453/2021 è da considerarsi soggetto danneggiato dal reato anche colui il quale non sia danneggiato civile del reato bensì chiunque abbia subito un danno morale dalla commissione di un reato. Da ciò ne evince che vanno tenute distinte le persone offese dal reato dai danneggiati dallo stesso. Clicca sul link per leggere l’ordinanza. Ordinanza-26-maggio-2021-n.-14453