La separazione o Divorzio? Ecco alcuni informazioni e chiarimenti dell’avvocato Michele Zuddas, esperto in separazione e divorzio.

 In questi casi spesso non si ha idea di come iniziare a raccontare il vortice in cui ti trovi. Non preoccuparti, sei in buona compagnia.

La Separazione e il Divorzio

Quando una persona mi chiama in studio, di solito ha già maturato l’idea di separarsi. Spesso ne ha discusso con gli amici, soprattutto quelli che ci sono già passati, spesso anche con i familiari, e ha qualche nozione sulla separazione da Google.

Ma quando poi si siede di fronte all’avvocato divorzista che fa domande a raffica sulla routine familiare, parla di logistica casa-scuola-lavoro e indaga sulle dichiarazioni dei redditi, di solito quella persona è confusa (nelle migliori delle ipotesi).

La Separazione e il Divorzio: Ecco una lista veloce degli argomenti sui quali ti sarà chiesto di riflettere

1. Affidamento dei figli: a far data dal 2006, la legge italiana ha introdotto l’affido condiviso come regola generale. I figli sono preferibilmente affidati ad entrambi i genitori, a meno che non sussistano GRAVI ragioni per affidarli solo ad uno dei due (tossicodipendenza, abuso di alcool, violenza, solo per citarne alcuni). Affido condiviso significa che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni si prendono insieme, da quelle più importanti (deve essere vaccinato? deve essere battezzato? deve frequentare la scuola privata?) a quelle più banali (frequenta il corso di nuoto o quello di calcio?), sempre tenendo conto dei desideri dei figli (che non vuol dire che decidono loro).

2. Assegnazione della casa familiare: la casa dove ha vissuto la famiglia durante il matrimonio, o durante la convivenza, viene assegnata al genitore con cui i bambini trascorrono la maggior parte del tempo, al fine di tutelare l’interesse dei figli a restare nell’ambiente familiare in cui hanno vissuto fino ad allora. L’altro genitore deve allontanarsene portando con sé i propri effetti personali, e solo quelli, a meno che non ci sia un diverso accordo tra le parti. La casa viene assegnata solo nel caso in cui ci siano figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, perché, ad esempio, stanno ancora studiando o hanno terminato il ciclo di studi, ma ancora non hanno trovato un lavoro. Il genitore a cui è assegnata la casa perde il diritto all’assegnazione se convive stabilmente con un nuovo compagno/a o se si risposa.

3. Tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore: devono essere stabiliti dal Giudice, o concordati tra le parti, i tempi e i modi con cui ciascun genitore può vedere e tenere con sé i figli. I tempi di permanenza con l’uno e con l’altra dipendono da molte variabili: dalla logistica (dove andrà ad abitare il genitore che esce di casa? dove vanno a scuola i figli? dove lavorano i genitori?), dalla disponibilità di tempo che ha ciascun genitore (lavoro part-time, scuola a tempo pieno o normale, ci sono nonni e/o baby-sitter che aiutano nella gestione?), e dalla routine di ciascuna famiglia, che è diversa per ognuno di noi.

4. Mantenimento dei figli: tenuto conto dei redditi delle parti, delle esigenze dei figli (un bambino di due anni ha esigenze inferiori, dal punto di vista economico, rispetto ad uno di quindici anni), del tenore di vita goduto in costanza di convivenza (dove e quanto si andava in vacanza? i bambini erano iscritti alla scuola privata? quali attività pomeridiane praticavano i figli? quali sono i negozi dove si acquistavano i vestiti?), dei tempi di permanenza con ciascun genitore dopo la separazione, delle risorse economiche della famiglia, dei compiti domestici e di cura che svolge ciascun genitore (se la mamma o il papà ha lasciato il lavoro per occuparsi dei figli e consentire all’altro di dedicarsi alla carriera, di ciò dovrà essere tenuto conto), viene stabilito un contributo al mantenimento dei figli a carico del genitore economicamente più “forte”. Non esistono formule matematiche da applicare con gli stessi criteri a tutti i casi.

5. Mantenimento del coniuge: viene determinato un contributo al mantenimento del coniuge più “debole” economicamente se questo non ha redditi propri, non lavora e non ha capacità lavorativa. La capacità lavorativa viene valutata in termini concreti: ad esempio, se il coniuge non ha mai lavorato durante il matrimonio perché si è sempre occupato della famiglia e non ha, dunque, maturato alcuna professionalità che gli permetta ora, viste le condizioni del mercato attuali, di reperire un lavoro, gli sarà riconosciuto un assegno di mantenimento da porre a carico dell’altro coniuge. Anche a chi ha perso il lavoro senza colpa (non conta il caso in cui abbia deciso di licenziarsi) sarà riconosciuto un contributo al mantenimento.

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