I clienti che si rivolgono a noi per curare il divorzio o separazione ci chiedono spesso se il mancato versamento dell’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge o dei figli costituisce reato. La risposta è SI, per questo consigliamo di farsi seguire da un bravo avvocato divorzista.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN TEMA DI REATO DERIVANTE DAL MANCATO VERSAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
L’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, disciplinante gli obblighi di natura economica derivanti dalla separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, stabiliva che, in caso di violazione degli obblighi di natura economica, si applicasse la disposizione penale prevista per il mancato versamento dell’assegno di divorzio di cui all’art. 12 sexies, legge 1 dicembre 1970 n. 898), che a sua volta rinviava all’art. 570 c.p.
Le due disposizioni sono state abrogate dall’art. 7, D.Lgs. n. 21/2018, e nell’ottica di una semplificazione della normativa è stato redatto l’art. 570 bis c.p., che ripropone in maniera organica quanto precedentemente previsto dall’art. 12 sexies l. n. 898/1970, e dall’art. 3, L. 8 febbraio 2006, n. 54stabilendo che: le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Pertanto, fino ad oggi il reato derivante dal mancato versamento dell’assegno di mantenimento è disciplinato dall’art. 570 bis del codice penale.
QUALI SONO I PRESUPPOSTI CHE CONFIGURANO IL REATO DERIVANTE DAL MANCATO VERSAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO.
Il reato derivante dal mancato versamento dell’assegno di mantenimento si configura quando vengono a mancare i mezzi di sussistenza. Questi si identificano in tutto ciò che è strettamente indispensabile alla vita, come il vitto, l’abitazione, i canoni per la luce, l’acqua, il gas, il riscaldamento, i medicinali, le spese per l’istruzione, il vestiario, l’educazione ecc.
I presupposti della fattispecie penale cambiano a seconda che il mancato versamento dell’assegno di mantenimento riguardi rispettivamente l’ex moglie o i figli.
Nel primo caso, si dovrà dimostrare lo stato di bisogno in cui si trova la beneficiaria conseguentemente all’omissione dell’obbligo di versamento. Quindi si distingue la situazione di chi non ha altri mezzi di sussistenza e chi invece riceve solo un’integrazione.
La differenza riguarda la difficoltà probatoria così che nel caso di un beneficiario in stato di bisogno la prova sarà relativamente facile, mentre nel caso di un beneficiario che riceve solo un’integrazione la prova sarà più difficile.
In generale, senza la dimostrazione dello stato di bisogno si configurerà un illecito civile lasciando aperta come unica soluzione un procedimento di recupero crediti ma non potrà essere contesta il reato derivante dal mancato versamento dell’assegno di mantenimento.
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COSA SUCCEDE IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DEI FIGLI MINORI?
Nel caso in cui le vittime del reato sono i figli lo stato di bisogno si presume sempre in quanto incapaci di procurarsi da soli i mezzi di sussistenza. Pertanto, nel caso di figli minori non è necessario provare lo stato di bisogno dato per sottointeso in relazione all’età.
Il reato si configura anche quando il minore è assistito e mantenuto dall’altro genitore o da altri parenti. Lo stato di bisogno essendo legata alla tenera età, quest’ultima da intendersi quale requisito oggettivo, sussiste anche quando vi siano altri soggetti che assolvono a tale obbligo. Pertanto, il fatto che l’altro genitore abbia redditi sufficienti a provvedere al mantenimento dei figli minori non ha alcuna rilevanza e su tale aspetto non verrà avviata alcuna indagine. Solo laddove si riesca a dimostrare che il minore disponga di redditi patrimoniali, ad esclusione della retribuzione per attività lavorativa che rappresenta prova dello stato di bisogno, potrà escludersi il reato derivante dal mancato versamento dell’assegno di mantenimento.
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