In materia di successioni: Chiarimenti

Nel processo civile, in caso di decesso di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, non è necessaria la verifica della qualità di eredi nell’ipotesi in cui l’atto di riassunzione sia stato notificato collettivamente e impersonalmente entro l’anno dal decesso, ai sensi dell’art. 303, comma 2, c.p.c..

Il chiamato all’eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell’atto di riassunzione, ha comunque l’onere di contestare, mediante comparsa di costituzione e risposta, l’assunzione della qualità di erede al fine di escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. III, sentenza 6 luglio 2020, n. 13851.

Contatta lo Studio Legale per una consulenza
Possiamo aiutarti?








    Call Now Button