Il reato di diffamazione previsto dall’art. 595 del nostro Codice Penale è forse uno dei piu frequenti.

La diffusione dei social network ha favorito la condivisione di idee e opinioni e con queste anche le “offese all’altrui reputazione”.

Come tutti i reati anche la diffamazione è sanzionata dal nostro ordinamento con una “pena” ed in particolare con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Fin qui sembrerebbe tutto semplice.

Ma ecco alcuni aspetti che non tutti conoscono riguardo al reato di diffamazione:

Il reato di diffamazione

IL PRIMO.
L’articolo 131-bis del Codice penale esclude la possibilità di processare e punire tutti i reati che non abbiano determinato gravi conseguenze e non siano puniti con una pena detentiva fino a massimo 5 anni e/o con la pena pecuniaria. In questo modo si identifica la cosiddetta particolare tenuità del fatto.
La diffamazione rientra a pieno titolo in questo meccanismo.

IL SECONDO.
La Corte Costituzionale ha poi esteso l’applicabilità della tenuità del fatto includendo anche quei reati per i quali la legge non prevede una pena minima ma solo quella massima. In passato era dibattuto, se a tali situazioni si dovesse applicare la particolare tenuità del fatto. La Corte Costituzionale ha risolto definitivamente in senso favorevole la questione. Quindi, è evidente che la non punibilità andrà a coprire anche le forme particolarmente aggravate di diffamazione.
Libertà di diffamare? No, la diffamazione è, e rimane, un reato. La persona diffamata potrà agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno che dovrà provare di aver subito.

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